Negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio

Nell’ordinamento italiano, il matrimonio viene ampiamente disciplinato nel Libro Primo delle persone e della famiglia, dove agli articoli 150 e 151 del codice civile, viene contemplata rispettivamente l’ipotesi di separazione consensuale e quella di separazione giudiziale.
Entrambe, prevedevano necessariamente il ricorso al Tribunale, in quanto, infatti, acquista efficacia e valenza la separazione anche nel caso essa sia su base consensuale, solo mediante omologa del giudice. Finalmente, oggi, dopo svariati tentativi di modificare e semplificare il procedimento di separazione, specie se voluto da entrambi i coniugi, il D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche il 10 novembre 2014 dalla legge n. 162, nell’ambito del riassetto del processo civile e per la riduzione dell’arretrato giudiziario, ha introdotto due possibilità: scegliere la negoziazione assistita da avvocati (art. 6, D.L. 132/2014) (che riducono notevolmente i tempi della procedura); oppure concludere un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza, però, di determinate condizioni (art. 12). Nello specifico,
vengono previste due nuove ipotesi: “la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio” (art. 6); e “la separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficialedello stato civile” (art.12). Il discrimine tra le due ipotesi è la presenza o meno di figli minorenni, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, incapaci, portatori di handicap grave. Nella prima ipotesi, l’iter da espletarsi qualora uno dei due coniugi decida di separarsi legalmente senza ricorrere in Tribunale, è quella di rivolgersi ad un avvocato che proceda (art. 2; 3 e 4 della Legge 162/14) con l’invito alla negoziazione assistita, che ha lo scopo di sollecitare una convenzione di negoziazione assistita, ossia l’invito all’altro coniuge di aderire ad una separazione consensuale, tramite assistenza di un altro legale, per sottoscrivere insieme gli accordi della separazione, con il preavviso e l’intento che in caso di mancata risposta entro 30 giorni, questo sia valutato negativamente dal giudice. E’ importante sottolineare che ricorrere alla negoziazione non è un obbligo, ma solo una facoltà! Qualora anche l’altra parte, ossia l’altro coniuge, sia disposto alla separazione ed accetti l’invito, nomina il proprio avvocato, ed inizia la fase procedurale.
Questa fase, è molto importante, e vorrei sottolinearne la delicatezza e la responsabilità chericade in capo ai procuratori legali, i quali, in effetti, si surrogano all’autorità Giudiziaria, dovendone correlativamente garantirne l’equità e la tutela effettiva e reale di entrambi i coniugi; pertanto, essi dovranno impegnarsi al fine di tentare ogni mediazione e conciliazione possibile, nell’interesse superiore del matrimonio e della famiglia. Entrambi i difensori, dovranno, infatti, avvisare le parti della possibilità di esperire la Mediazione familiare, e qualora ci siano figli,
soprattutto se minorenni, dovranno agire nel loro esclusivo interesse, ricordando ad entrambi i genitori che essi sono e saranno sempre i loro genitori, ed in quanto tali dovranno essere sempre presenti in egual misura nella loro vita adempiendo ad ogni dovere. Inoltre, è onere e dovere degli avvocati, dichiarare sotto la propria responsabilità che gli accordi non siano contrari a norme imperative di legge e all’ordine pubblico, ossia che non siano presenti condizioni che ledano diritti considerati indisponibili. Altrettanto è importante per gli avvocati sincerarsi sulla circostanza che siano presenti i requisiti necessari per la negoziazione assistita, tant’è che poi va resa nota anche la dichiarazione secondo cui le parti affermano sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni che consentono di avvalersi della negoziazione assistita. Altro aspetto importante, è che tutto avvenga secondo lealtà e discrezione. Un’altra funzione importante attribuita agli avvocati, è il loro potere di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti. Decisi e convenuti gli accordi ed i patti, si redige l’atto che, sottoscritto da tutte le parti dovrà essere presentato e trasmesso dagli avvocati entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ( che è quello in cui le parti hanno contratto matrimonio o dove abbiano l’ultima residenza). A questo punto l’iter si diversifica a seconda se i coniugi abbiano o meno figli minorenni, maggiorenni ma non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap; infatti nel primo caso, l’accordo è soggetto ad APPROVAZIONE da parte del PM, il quale è chiamato a sincerarsi che gli interessi dei figli siano stati tutelati. Qualora l’accordo ottenga l’Autorizzazione, gli avvocati avranno 10 giorni per trasmettere il tutto all’Ufficiale di Stato Civile del comune presso il quale il matrimonio è stato trascritto; qualora, invece, l’Accordo sia non consono agli interessi dei figli, il Pm trasmetterà
tutti gli atti entro 5 giorni al Presidente del Tribunale, il quale fisserà udienza di comparizione delle parti. Nell’ipotesi in cui, invece, non vi siano figli, gli avvocati dovranno trasmettere l’Accordo sempre entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale avrà l’onere di valutare se esista o meno qualche irregolarità, e qualora non esista nessuna motivazione ostativa, comunicherà il suo Nulla Osta, a seguito del quale gli
avvocati dovranno nel termine di 10 giorni provvedere a trasmetterlo unitamente a tutta la documentazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale il matrimonio è stato trascritto.
Un aspetto importante da sottolineare ed evidenziare è che l’ACCORDO raggiunto a seguito di convenzione assistita, ha valenza giuridica, per cui produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di questi. L’accordo deve essere, infine, trascritto a cura dell’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’art. 63 d.p.r. 396/2000, e annotato sia negli atti di nascita dei coniugi sia nell’atto di matrimonio.
Altro onere in capo agli avvocati, è quello di trasmettere copia dell’Accordo al Consiglio dell’Ordine ai fini del monitoraggio delle procedure e per la trasmissione dei dati al Ministero della giustizia. La legge ha voluto responsabilizzare notevolmente i professionisti coinvolti, (gli avvocati), i quali sono anche soggetti a sanzione amministrativa, qualora violino l’obbligo di trasmissione del Nulla Osta o dell’Approvazione da parte del Pm dell’Accordo nei termini predisposti (con multa da euro 2.000 a euro 10.000, che saranno irrogate dal Comune
ricevente l’atto). Molto più snella e facile, invece, la procedura prevista e disciplinata dall’art. 12 della L. 162/14,
nell’ipotesi di separazione o divorzio o modifica dei patti di separazione o divorzio, tra coniugi senza figli. Questi, infatti, personalmente o con l’assistenza di un avvocato (facoltativa) possono recarsi presso il Comune di residenza di uno degli sposi o il comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto e, innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, per concludere un accordo di separazione o di divorzio alle condizioni da loro stessi concordate. Naturalmente i patti non possono contenere norme di natura patrimoniale, e nel caso di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il sindaco convocherà i coniugi dinanzi a sé per la conferma dell’accordo e per gli adempimenti di legge. La mancata comparizione delle parti, infatti, equivale a mancata conferma dell’accordo che decade automaticamente. Anche l’accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio.
Per quanto concerne i documenti che le parti devono allegare, esse sono il certificato di matrimonio, di residenza, di famiglia e nel caso di presenza di figli dei CUD degli ultimi tre anni di entrambi.
Insomma separarsi e divorziare quando c’è la volontà reciproca e dunque un “accordo”, non solo materiale ed economico, ma soprattutto emotivo, intellettuale e spirituale, diventa sempre più facile e veloce.
Un saluto, un sorriso
MariaGrazia Siciliano